S T A T U T O
Art.1
COSTITUZIONE, NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
1.1. E’ costituita una associazione denominata “Fratellanza Fiorentina
O.N.L.U.S.”, di qui in avanti indicata, per semplicità, “l’Associazione”.
1.2. L’Associazione è apolitica, non religiosa, senza finalità di lucro e
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
1.3. L'Associazione si propone :
a) di perseguire fini di solidarietà sociale, di aiuto sostegno e
assistenza nei confronti di persone svantaggiate ed in particolare degli
ammalati e dei loro familiari.
b) Di promuovere il miglioramento dell’uomo nelle sue varie forme, agendo
nell’ambito, assistenziale, sociale e culturale.
L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le attività connesse a quelle
istituzionali nei limiti di quanto disposto dall’art. 10 quinto comma del D. Lgs.
4 dicembre 1997 n. 460.
1.4. L’Associazione non potrà svolgere in nessun caso attività diverse da
quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
1.5. L’Associazione dovrà sempre indicare nella propria denominazione ed in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione
“organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o, in alternativa, l’acronimo
“ONLUS”.
Art. 2
SEDE E DURATA
L'Associazione ha sede legale in Firenze e durata illimitata.
L’Associazione potrà istituire altre sedi secondarie e sezioni.
Art. 3
RAPPORTO ASSOCIATIVO
3.1. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche maggiori di età, e
giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato. La partecipazione di enti
pubblici, società commerciali e di altri soggetti indicati dall’art. 10 comma
10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, in qualità di soci, non potrà tuttavia
essere prevalente o tale da esercitare una influenza dominante nelle
determinazioni della Associazione.
3.2. Sono previste le seguenti categorie di soci:
SOCI FONDATORI: sono i soci sottoscrittori dell’Atto costitutivo e del primo
statuto;
SOCI ORDINARI: sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e
giuridiche, queste ultime nei limiti indicati al punto 3.1, che chiedono di
aderire all’Associazione, che si impegnano a rispettare le norme statutarie che
ne disciplinano l’attività e che versano le quote associative stabilite dal
Consiglio Direttivo.
Tutti i soci, persone fisiche o enti, condividendo gli scopi della
Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione.
Il Consiglio Direttivo, delibera circa l'ammissione dei soci.
La partecipazione alla Associazione non è trasferibile, neppure per successione.
3.3. Il rapporto associativo non è soggetto a limiti temporali e può
estinguersi, oltre che per morte del socio o estinzione dell’Associazione :
1 per recesso del socio: a qualunque categoria appartenga, il socio potrà
recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Presidente con lettera
raccomandata A.R.; ed il recesso diventerà effettivo a partire dalla data di
ricevimento di detta lettera;
2 per decadenza: In Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto dalla qualità
di socio chi non provvede a versare la quota o contributo associativo nei
termini e nei modi fissati dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo; In
tal caso il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione all’interessato.
3 per espulsione: il Consiglio Direttivo potrà, per gravi motivi e con
deliberazione all’unanimità dei consiglieri in carica, deliberare l'espulsione
di un socio. L’espulsione è inappellabile ed ha effetto immediato.
3.4. I Soci che recedono, decadono o vengono espulsi non avranno alcun diritto
a ripetere la quota o contributo versati prima di perdere la qualità di Socio.
3.5. I nominativi dei soci iscritti devono risultare da un libro soci.
Art. 4
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
L'organizzazione si ispira a principi di democrazia interna. Sono organi
dell’Associazione :
L'Assemblea
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Tesoriere
Il Segretario
Il Collegio Sindacale
I Comitati interni
Art. 5
L'ASSEMBLEA
5.1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce presso la sede legale
od altrove. L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce in via
ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per approvare il bilancio
consuntivo dell'anno precedente, e l’eventuale bilancio preventivo per l'anno
in corso.
5.2. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente su richiesta del
Consiglio Direttivo, o quando ne faccia richiesta formale un numero di soci non
inferiore ad un quinto del totale.
5.4 L' assemblea viene convocata dal Presidente con avviso comunicato ai soci
con qualsiasi mezzo (anche fax, e-mail etc.) che garantisca la prova
dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per
l’adunanza, nel domicilio dichiarato alla Associazione.
Nell' avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora
dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare.
5.5 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza
della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero
dei soci presenti.
Ogni socio ha diritto a un voto e può essere rappresentato dal proprio legale
rappresentante, da un socio della stessa organizzazione delegato in forma
scritta, o da un Legale Rappresentante di un altro socio delegato in forma
scritta. Ciascun socio potrà avere al massimo una delega.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale o di altri contributi
dovuti, o comunque inadempienti rispetto ai loro obblighi sociali, non possono
esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal
Vice Presidente od in mancanza dalla persona eletta dall’Assemblea
5.6 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi
diritto di voto ed ha i seguenti compiti e funzioni:
a. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
b. elegge i membri del Collegio dei Sindaci;
c. approva il bilancio annuale consuntivo di esercizio, la eventuale relazione
annuale delle attività svolte, l'eventuale documento di programmazione e
l'eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo predisposti dal Consiglio
Nazionale;
d. definisce gli eventuali specifici mandati al Consiglio Direttivo;
e. discute e delibera sui documenti di indirizzo politico predisposti dal
Consiglio Direttivo e presentati all'Assemblea;
f. approva l'eventuale Regolamento dell'Associazione e le sue modifiche sulla
base di quanto proposto dal Consiglio Direttivo.
5.7 L'Assemblea può altresì riunirsi in seduta straordinaria per deliberare su:
1. modifiche allo Statuto;
2. scioglimento dell'Associazione.
Tali delibere in sede straordinaria possono essere assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto in prima
convocazione e con la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti aventi
diritto di voto in seconda convocazione.
Art. 6
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
6.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo ( “Il Consiglio” )
composto da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici) membri
denominati Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci Ordinari e Fondatori.
Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni. I membri uscenti sono rieleggibili.
Ogni socio ha il diritto di votare gli organismi associativi e può essere
eletto in tali organismi.
Le cariche sono a titolo gratuito.
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale od altrove ed è validamente
costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri in carica.
6.2 Qualora, durante il mandato, venisse a mancare per qualsiasi motivo uno o
più Consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione. I Consiglieri
così cooptati rimarranno in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea, la
quale dovrà procedere alla nuova nomina e/o conferma. Il Consigliere nominato
dall'Assemblea rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'intero
Consiglio.
6.3 La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica e comunque nel momento in cui il Consiglio è stato
ricostituito.
6.4 Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta la
cessazione dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo da parte
dell'Assemblea.
6.5 Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il
Segretario, il Tesoriere e i Coordinatori per le attività specifiche dei
comitati.
6.6 Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che
l'interesse dell'Associazione lo richieda o su richiesta di almeno 2 (due)
membri del Consiglio stesso che in tal caso dovranno indicare i punti all’ordine
del giorno.
6.7 La convocazione avviene mediante avviso comunicato a tutti i Consiglieri,
con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento
(anche fax, e-mail etc.), di regola almeno sette giorni prima dell' adunanza e,
in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
6.8 Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l' ora della riunione,
nonché l' ordine del giorno.
6.9 Le delibere del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione, o di chi
presiede la riunione del Consiglio.
Di ogni riunione, il Segretario dovrà redigere il Verbale e sottoscriverlo
unitamente a chi avrà presieduto la riunione stessa.
6.10. Spettano al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e pertanto lo stesso provvede alla gestione dell'Associazione in
ogni suo aspetto, in conformità allo Statuto dell'Associazione stessa, nonchè
agli indirizzi programmatici dell'Assemblea.
Pertanto il Consiglio:
a. stabilisce la quota associativa annua per i soci ordinari e l’ammontare del
contributo annuo minimo per i soci sostenitori;
b. approva il bilancio consuntivo di esercizio, e l’eventuale relazione
annuale delle attività svolte, l’eventuale documento di programmazione e
l’eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo da presentare per
l’approvazione all'Assemblea;
c. esprime i pareri circostanziati sulle proposte di modifica dello Statuto
prima della loro presentazione all'Assemblea;
d. redige l’eventuale Regolamento Interno dell' Associazione e le sue eventuali
modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e. delibera su ammissione, nomina, decadenza, ed espulsione dei soci;
f può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi
componenti, ivi compresi Presidente, Vice Presidente Segretario e Tesoriere,
anche disgiuntamente, determinando i limiti ed i poteri della delega.
g. esprime un parere sui documenti di indirizzo politico sottoposti alla sua
attenzione;
h. in caso di scioglimento dell'Associazione, propone all'Assemblea la
destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone e
secondo le leggi vigenti.
Art. 7
Il PRESIDENTE
7.1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio per l'intera durata del Consiglio
stesso, e può essere rieletto per più mandati successivi.
7.2 La rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio spetta al Presidente. Qualora gli sia stata attribuita una delega di
poteri da parte del Consiglio Nazionale, potrà operare nei limiti di detta
delega
7.3 Il Presidente presiede e convoca, a norma di statuto, l'Assemblea ed il
Consiglio;
7.4 Se non risulta possibile riunire preventivamente il Consiglio, il Presidente
può adottare, in via d'urgenza, ogni provvedimento necessario od opportuno, da
sottoporre per la necessaria ratifica al Consiglio nella sua prima riunione.
Art. 8
IL VICE PRESIDENTE
8.1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia assente o impedito o su delega dello stesso Presidente.
Art. 9
IL TESORIERE
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
predispone la formazione del bilancio consuntivo annuale, dell’eventuale piano
di spesa relativo alla programmazione annuale, dell’eventuale bilancio
preventivo e degli altri documenti amministrativi e finanziari da sottoporre al
Consiglio e/o all'Assemblea;
cura la tenuta della contabilità e sovrintende al corretto funzionamento
amministrativo dell'Associazione.
Art. 10
IL SEGRETARIO
Il segretario ha i seguenti compiti:
1 assiste il Presidente ed i membri del Consiglio nell’adempimento delle loro
funzioni;
opera per il corretto funzionamento dell’Associazione e vigila sul rispetto del
regolamento interno;
2 cura la redazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio e
la corretta tenuta dei libri delle adunanze.
Art. 11
COLLEGIO DEI SINDACI
11.1 Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri competenti in materia
contabile eletti dall'Assemblea – anche non soci - per un periodo di 3 (tre)
anni, ma la prima volta in sede di costituzione della Associazione.
11.2 Il Collegio dei Sindaci elegge nel suo seno il Presidente che dovrà essere
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
11.3 ha le seguenti funzioni:
1 verificare il rispetto della legge e dello statuto da parte degli organi
dell’Associazione;
2 partecipa alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
3 controlla la contabilità e gestione amministrativa dell'Associazione;
4 esamina il bilancio annuale consuntivo e gli altri documenti contabili
predisposti dal tesoriere prima della loro trasmissione al Consiglio, e redigere
una relazione di accompagnamento allo stesso.
Il Collegio dei Sindaci cura la tenuta del proprio libro ove saranno riportati i
verbali delle adunanze, le relazioni ed ogni altro documento.
Art. 12
COMITATI INTERNI
In seno all’Associazione si potranno formare comitati di soci, coordinati da un
consigliere, per seguire specifiche attività.
Art. 13
QUOTA SOCIALE ANNUALE E CONTRIBUZIONI
Tutti i soci, fondatori, ordinari e sostenitori, sono tenuti a versare
all'Associazione la quota sociale o contributo annuale.
A tutti soci potranno altresì essere richieste contribuzioni una tantum, su
delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 14
PATRIMONIO, BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE
14.1 Il patrimonio della Associazione è costituito:
1 dalle quote associative e contributi versati dai Soci;
2 dalle contribuzioni degli enti pubblici e privati;
3 dagli utili e avanzi di gestione;
4 da ogni altro bene, anche immobile, che pervenga nella disponibilità
dell'Associazione anche a titolo di donazione, eredità o legato.
14.2 L'esercizio della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ciascun anno
14.3 Tutti gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reimpiegati
nell'attività della Associazione ovvero destinati ad incremento del patrimonio
di essa.
In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di
gestione e/o utili, fondi, riserve o capitale possono essere distribuiti né
andare a vantaggio dei soci o dei Consiglieri o di coloro che a qualsiasi titolo
svolgono attività per la Associazione. In caso di imposizione di legge utili,
fondi, riserve e capitale dell’associazione potranno essere devoluti a Onlus che
per legge statuto e regolamento facciano parte della medesima e unitaria
struttura.
Art. 15
CENTRI LOCALI O SEZIONI
15.1. Il Consiglio potrà istituire Centri Locali o Sezioni per il migliore
svolgimento dell’attività dell’Associazione nel territorio, previa
determinazione dei compiti e poteri ad essi attribuiti e determinazione delle
loro modalità di funzionamento.
15.2. Il Consiglio vigilerà sull'attività e sull'operato dei centri, nonchè
sulla piena coerenza dell'attività da essa svolta con le finalità
dell'Associazione.
Art. 16
SCIOGLIMENTO
16.1 Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato, su proposta del
Consiglio Direttivo, dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i due terzi
dei soci presenti.
16.2 L’assemblea dovrà, in tale sede, nominare uno o più liquidatori, previa
determinazione delle modalità e poteri ad essi attribuiti.
16.3 In ogni caso il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive
risultanti dal bilancio di liquidazione, dopo il pagamento di ogni passività,
andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica
utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge
662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17
RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile
in materia di associazioni e alle vigenti disposizioni legislative in tema di
ONLUS.
<fine>